La Relazione Tecnica Semplificata (RTS) dovrà fare riferimento al pertinente allegato di riferimento relativo alla autorizzazione generale adottato da Regione Lombardia o dall’Autorità Competente, dove presente.
Di seguito si riportano le Autorizzazioni Generali definite dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 3 ad oggi esistenti in Regione Lombardia.
Decreto del dirigente di struttura 06/08/2009, n. 8213
- pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno
 - riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno
 - tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
 - produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
 - produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno
 - produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno
 - verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
 - verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
 - panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
 - torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
 - produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
 - sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti
 - laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
 - anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno
 - utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
 - produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
 - tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno
 - produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
 - trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
 - trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
 - molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
 - lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
 - prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno
 - pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno
 - lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno, modificato da Decreto del dirigente di struttura 28/06/2013, n. 5624 per la parte B “Attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole”
 - lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
 - fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno
 - poduzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
 - produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
 - saldatura di oggetti e superfici metalliche modificato da Decreto del dirigente di struttura 17/12/2010, n. 13228
 - trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
 - lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche modificato da Decreto dirigente unità organizzativa 23/12/2012, n. 12772
 - verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
 - operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
 - trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno
 - elettroerosione.
 
Decreto del dirigente di struttura 23/07/2012, n. 6576
- impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
 - gruppi elettrogeni e motori di emergenza.
 
Deliberazione della Giunta regionale 18/07/2012, n. 3792
- allevamenti effettuati in ambienti confinati.
 
Decreto del Dirigente di Struttura 28/06/2013, n. 5624
- attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole.